Regolamento d’Istituto

Edizione aggiornata Anno Scolastico 2008-09

Art. 1: Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’Organo Collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’Organo Collegiale.
La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’Organo Collegiale.
Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2: Programmazione delle attività degli Organi Collegiali

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3: Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali

Ciascun organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Ai fini di cui al precedente articolo si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo Collegiale.

Art. 4: Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5: Convocazione del Consiglio di classe, interclasse e intersezione

Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.
Il Consiglio si riunisce, di regola, bimestralmente.

Art. 6: Programmazione e coordinamento dell’attività del Consiglio di classe, di interclasse e intersezione

Le riunioni del Consiglio di classe, di interclasse o di intersezione devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle degli altri Organi Collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3.

Art. 7: Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4, terz’ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31/05/1974 n. 416 e successive modificazioni.

Art. 8: Programmazione e coordinamento dell’attività del Collegio dei Docenti

Per la programmazione e il coordinamento dell’attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.

Art. 9: Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 10: Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d’Istituto

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio Presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.

Art. 11: Convocazione del Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’istituto è convocato dal Presidente del consiglio stesso.
Il Presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero dalla maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Art. 12: Relazione annuale

La relazione annuale del Consiglio d’istituto al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale prevista dall’art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31/05/1974, n. 416, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque quando si dia luogo al rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento del nuovo organo.
La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio d’Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Provveditore agli studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, dal Dirigente Scolastico.

Art. 13: Pubblicità degli Atti

La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31/05/1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell’Istituto o del plesso, della copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.
L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Art. 14: Convocazione del Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti

Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Presidente del comitato:

  • in periodi programmati ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell’ art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31/05/1974, n. 417;
  • alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei docenti, ai sensi dell’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31/05/1974, n. 417;
  • ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 15: Vigilanza degli alunni

L’ingresso e la permanenza sono regolati nel seguente modo:

  • Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni; pertanto il personale docente si troverà nel luogo previsto per l’accoglienza almeno cinque minuti prima dell’orario stabilito.
  • Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di cui sopra sono ammessi in classe con la giustificazione dei ritardi. Di norma dopo tre ritardi saranno contattati i genitori.
  • Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni il Capo d’Istituto, dopo averne valutato i motivi, autorizzerà l’uscita dell’alunno solo se prelevato da chi esercita la patria potestà o da persona da lui autorizzata. Nel caso di delega il genitore ne comunicherà ufficialmente a scuola il nominativo.
  • La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc…) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.
  • Le assenze saranno giustificate per iscritto. Nel caso in cui si protraggono oltre cinque giorni sarà necessario esibire il certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione.
  • Durante l’intervallo dalle lezioni che è, di norma, non più di quindici minuti, il personale docente ed ausiliario di turno vigilerà sul comportamento degli alunni per evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. Gli alunni hanno il dovere di utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi e i tempi delle attività e le regole fissate nel rispetto della proprietà comune e dei diritti altrui.
  • Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avverrà per piani (a cominciare da quelli inferiori) e con la vigilanza del personale docente e ausiliario di turno.
  • Congedate le classi ed usciti gli alunni dall’edificio scolastico, l’obbligo della loro vigilanza si intende trasferito ai genitori o ai soggetti maggiorenni delegati dai genitori, i quali hanno, conseguentemente, il dovere di essere presenti all’orario di uscita.
  • Per tutte le altre eventuali attività correlate all’attività didattica (visite guidate, attività sportive, gite, ecc…) è richiesta l’assicurazione e la certificazione medica ove necessaria.
  • I Docenti curano la vigilanza degli alunni in qualunque momento della presenza dei medesimi nella scuola, durante l’orario dell’attività didattica; nonché in occasione di visite guidate o partecipazione ad iniziative esterne alla scuola; ove necessario con la collaborazione del personale ausiliario.
  • La consegna degli alunni, nei vari plessi, viene effettuata all’ingresso del fabbricato che ospita l’aula didattica di appartenenza. La scuola, durante l’orario di entrata e di uscita degli alunni, non può assicurare adeguata vigilanza relativamente agli spazi all’aperto di propria pertinenza, in quanto, tali spazi, spesso risultano non adeguatamente recintati e comunque non si ha la dotazione necessaria di personale ausiliario.
  • In caso di assenza o impedimento del docente la Direzione dovrà essere tempestivamente informata a cura dell’interessato. La vigilanza sui minori verrà comunque garantita a cura del coordinatore di classe, di interclasse e di intersezione e, in mancanza, dal docente più anziano presente, appartenente al medesimo consiglio.

Art. 16: Norme di comportamento degli alunni

Le seguenti norme costituiscono il regolamento cui devono attenersi gli alunni e vengono presentate nella settimana di accoglienza in presenza del Dirigente Scolastico, per poi essere successivamente argomento di dialogo e approfondimento con i docenti in classe. Sono altresì norme di riferimento del Patto Educativo di Corresponsabilità allegato al presente Regolamento e sottoscritto da scuola e famiglia.

  • E’ indispensabile rispettare l’orario scolastico. Al suono della campana si entra a scuola e ci si raggruppa per classe nell’atrio per recarsi in aula con la docente della prima ora. Un ritardo di qualche minuto può essere tollerato, diversamente sarà necessaria la giustificazione dei genitori. Le uscite anticipate sono permesse solo alla presenza di un genitore o di altra persona autorizzata con delega scritta. Gli alunni della primaria non possono essere prelevati, se non per gravissimi documentati motivi, durante l’orario della mensa (12,30-13,30). Le conseguenti assenze pomeridiane saranno valutate al fine della validità dell’anno scolastico.
  • Le assenze devono essere giustificate tramite il libretto delle giustificazioni (che si ritira in segreteria), con firma del genitore. Per le assenze superiori a cinque giorni è richiesto anche un certificato medico.
  • Divisa. E’ in adozione una maglietta/tuta (infanzia e primaria) o una maglietta/polo a manica lunga (secondaria) quale elemento che contraddistingue gli alunni frequentanti l’I.C.Pestalozzi. Viene indossata  per la quotidiana attività didattica e durante le uscite. Nel caso di una temporanea indisponibilità può essere sostituita da un capo dello stesso colore. In nessun caso è consentito che gli alunni e le alunne si presentino a scuola con un abbigliamento non adeguato alla dignità dell’istituzione.
  • Nei corridoi e lungo le scale ci si muove senza correre, evitando di arrecare disturbo alle classi. Quando ci si sposta dalla propria aula con tutta la classe, è necessario camminare in fila per due e senza fare baccano.
  • E’ necessario rispettare le strutture e gli arredi scolastici, sia nella propria aula che nei locali comuni e nelle aule attrezzate per specifiche attività (palestra, aula computer, aula video, ecc…). Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti. In caso di mancata individuazione del responsabile sarà chiamato a rispondere l’intero gruppo-classe o chi è presente al danno.
  • E’ vietato uscire dall’aula senza il permesso del docente, così come sporgersi dalle finestre. Naturalmente è anche vietato lanciare oggetti verso l’esterno, così come all’interno della scuola.
  • Ricreazione. Ha la durata di quindici minuti e potrà svolgersi in classe o fuori, a secondo delle capacità di autocontrollo delle classi, che viene valutato dai docenti del plesso. Non è permesso acquistare la merenda nei distributori automatici durante la ricreazione.
  • E’ consentito recarsi in bagno non più di due volte nell’arco della mattinata e a partire dalla seconda ora di lezione, a meno che non vi siano particolari certificate esigenze. La permanenza in bagno deve essere di breve durata e limitata all’effettiva necessità, avendo cura di non sporcare inutilmente e di non recare danno alle strutture.
  • E’ fatto divieto di portare a scuola soldi o oggetti di valore senza giustificato motivo.
  • Telefoni cellulari. Non è consentito agli alunni portare il telefono cellulare a scuola. Se è necessario portarlo per eccezionali esigenze familiari deve comunque essere tenuto spento e non in vista. In ogni caso non si può usare per ricevere telefonate. Eventuali comunicazioni urgenti da parte delle famiglie devono avvenire tramite il telefono della scuola (Centro: 095/454566; V.le Nitta, plesso secondaria: 095/575417; V.le Nitta, plesso primaria: 095/575329). Nel caso questa regola sia disattesa, i telefoni cellulari saranno ritirati dai docenti e consegnati ai Referenti di plesso. Potranno essere recuperati dalle famiglie solo contattando questi ultimi.

Art. 17

Per gli alunni della scuola primaria le norme di cui all’articolo precedente sono applicate con  l’esclusione del punto g;  per gli alunni della scuola dell’infanzia v sintesi dei punti a, b, c, e, i, l.

Art. 18: Procedimenti disciplinari:infrazioni e sanzioni

Nella Scuola secondaria, nel caso in cui i docenti riscontrino delle infrazioni alle norme di comportamento stabilite dal presente regolamento, l’alunno responsabile, dopo gli opportuni accertamenti, sarà soggetto a sanzione disciplinare.
A) Infrazioni
Sono infrazioni i comportamenti non conformi al regolamento ed al corretto svolgimento delle attività didattiche che si verifichino durante il normale orario delle lezioni e nel corso di qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (attività extrascolastiche, viaggi di istruzione, attività integrative ecc.) .

  • Le infrazioni disciplinari si dividono in mancanze gravi e comportamenti scorretti.
  • Configurano mancanze gravi i seguenti comportamenti:
  • offese arrecate ai compagni, ai docenti, al personale dell’Istituto, alle istituzioni e alle religioni
  • l’impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare.
  • atti di violenza fisica e/o morale;
  • incuria e/o danneggiamento volontario delle strutture e delle attrezzature dell’Istituto.
  • comportamenti che configurino reati penali;
  • infrazioni al divieto di fumare all’interno e nell’area scolastica della scuola,
  • la reiterazione di comportamenti che hanno determinato l’irrogazione di una sanzione conseguente ad un comportamento scorretto;

Configurano comportamento scorretto tutte le infrazioni alle norme di comportamento di cui al relativo articolo 16 e diverse da quelle indicate al precedente comma, quali ad esempio:

  • uso del telefono cellulare durante le lezioni;
  • entrate in ritardo ripetute e non adeguatamente giustificate;
  • disturbo durante le attività didattiche;
  • scarsa attenzione dei locali e strutture nei quali si svolgono le attività scolastiche.

B) Sanzioni
Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione del Docente che provvede ad annotare il nominativo dell’allievo e a descrivere in maniera sintetica la mancanza commessa sul Registro di classe. Il Docente segnala poi tempestivamente la mancanza al Dirigente Scolastico (o a suo collaboratore).
Per i comportamenti scorretti è prevista l’ammonizione verbale o scritta del Dirigente Scolastico (o docente delegato), accompagnata dalla comunicazione ai genitori e, se del caso, dalla loro convocazione in Istituto.
Per le mancanze gravi è previsto l’allontanamento dall’Istituto per un periodo commisurato alla gravità dell’infrazione. L’irrogazione di tale sanzione è di competenza del Consiglio di classe, nella sua composizione allargata a tutte le componenti, se è previsto un allontanamento per un periodo inferiore ai 15 giorni; per i casi di particolare gravità (art.4 comma 9, DPR 249/98) in cui è previsto l’allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni, è competente il Consiglio di Istituto. E’ cura del docente delegato dal D.S. al coordinamento del C.diC. competente di richiedere la tempestiva convocazione dei suddetti organi.
Il provvedimento, in proporzione all’infrazione disciplinare, può eventualmente essere commutato in una particolare attività a favore della scuola (es. riordino del materiale scolastico, pulizie, etc.), nella frequenza di un corso con particolare valenza educativa, nella produzione di un elaborato (scritto o grafico) che prenda le mosse dalla riflessione sull’evento verificatosi o altro provvedimento che possa essere di utilità.
E’ ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari all’Organo di garanzia interno alla scuola. Questo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti e due rappresentanti dei  genitori (membri del C.di I.).  Le deliberazioni di tale Organo sono valide se sono presenti almeno i tre quinti dei suoi componenti. Nel caso di incompatibilità o di dovere di astensione (presenza tra i componenti di un soggetto coinvolto nella irrogazione della sanzione) sarà membro supplente altro docente o genitore designato dal C.di I.
Il comportamento scorretto reiterato e la mancanza grave, qualora non sia avvenuto alcun apprezzabile miglioramento in seguito agli interventi educativi dei docenti, darà luogo in sede di valutazione intermedia ad un voto inferiore a sei. Si ritiene infatti che le specifiche caratteristiche sociali e culturali della comunità scolastica e del territorio richiedano, a fronte dei comportamenti inadeguati,  un voto chiaramente inteso dalle famiglie e dagli alunni come non sufficiente, che viene dato dunque per la sua valenza pedagogica e a fine formativo.

Art. 19: Rappresentanti degli alunni

Per dare agli alunni l’opportunità di meglio comprendere il principio della partecipazione democratica, ogni gruppo classe della scuola secondaria di primo grado viene invitato ad organizzare l’elezioni di propri rappresentanti.
I rappresentanti di classe promuovono e diffondono l’impegno, la democrazia ed il rispetto reciproco coma valori portanti della vita scolastica e hanno funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture della scuola su argomenti riguardanti in generale l’interesse degli alunni.
Prima dell’elezione dei rappresentanti, viene organizzata un’assemblea di classe, con la partecipazione del docente coordinatore dell’equipe pedagogica, nel corso della quale si possano mettere in evidenza le idee degli alunni in merito alla funzione richiesta e si possano formulare eventuali funzioni aggiuntive o modalità organizzative dei rappresentanti di classe da proporre alla scuola. In seguito vengono eletti a votazione segreta, con la possibilità di esprimere due preferenze, tre rappresentanti di classe. Il terzo alunno più votato avrà il ruolo di supplente in caso di assenza di uno degli alunni rappresentanti eletti con più voti.
Analoga procedura potrà essere messa in atto nelle classi dell’ultimo biennio della scuola primaria.

Art. 20: Uso di spazi, laboratori e biblioteca

Il funzionamento degli spazi, delle aule – laboratorio, biblioteca, palestra, sarà disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti. In particolare, ne sarà assicurata la disponibilità attraverso rotazione oraria tale da permetterne la fruizione a tutte le classi della scuola.
Il Dirigente Scolastico, su designazione del Collegio dei Docenti, può affidare ai docenti la funzione di responsabile della biblioteca, dei laboratori, tenendo conto degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli Organi Collegiali della scuola.
Ogni docente è responsabile delle strutture e delle attrezzature nel momento in cui ne usufruisce.

Art. 21: Modalità di comunicazione con studenti e genitori

La comunicazione con le famiglie è assicurata da incontri collegiali stabiliti dal calendario scolastico e da incontri concordati individualmente.

Art. 22: Calendario delle riunioni e pubblicizzazione degli atti

Tutte le riunioni collegiali sono stabilite all’inizio dell’anno scolastico e rese pubbliche da un relativo calendario che verrà affisso all’albo della scuola.
Tutti gli atti relativi agli incontri svolti sono resi pubblici e si possono consultare richiedendoli in segreteria.

Art. 23: Accesso agli spazi all’aperto, all’interno dei plessi scolastici

L’accesso agli spazi all’aperto, all’interno dei plessi, è regolato nel seguente modo:

  • È fatto divieto al personale ausiliario di manovrare i cancelli durante la fascia oraria di entrata e di uscita degli alunni;
  • Il personale ausiliario dovrà adeguatamente vigilare affinché venga impedito l’accesso di estranei nei locali scolastici;
  • È fatto divieto di accesso di mezzi automobilistici e veicoli in genere negli spazi all’aperto di pertinenza dei plessi scolastici. Il personale ausiliario curerà il puntuale rispetto del suddetto divieto.
  • È consentito, laddove è possibile, il parcheggio di veicoli agli operatori scolastici in appositi spazi all’interno dei plessi. Ogni operatore assume tutte le responsabilità inerenti la conduzione dei veicoli che, comunque, dovrà essere estremamente prudente. Si precisa a tal proposito che il movimento dei veicoli non potrà avvenire contestualmente all’ingresso e all’uscita degli alunni – è possibile l’ingresso dei veicoli non oltre 5 minuti prime dell’entrata degli alunni e non prima che siano trascorsi 5 minuti dall’uscita;
  • È consentito l’ingresso degli scuolabus con le medesime precauzioni e dietro richiesta di autorizzazione avanzata alla Direzione.